AFPA
Statuto

Statuto

AFPA – ASSOCIAZIONE FOTOGRAFI PARLAMENTARI STATUTO

ARTICOLO 1 L’Associazione dei fotografi parlamentari (AFPA), costituita in Roma, regola l’accesso dei fotografi alle fonti d’informazione del Parlamento Italiano presso le relative sedi. L’Associazione ha sede in Roma, presso Studio FRABEA largo Pannonia 23, Roma. La sede dell’Associazione potrà essere trasferita.

ARTICOLO 2 L’Associazione, in ragione del particolare ruolo del fotogiornalismo politico-parlamentare nella vita del Paese, esercita le seguenti funzioni: a) associa e rappresenta i fotografi professionisti che svolgono stabilmente la loro attività professionale nell’ambito dell’informazione politico-parlamentare; b) assicura ed organizza, per i soci, l’esercizio della loro attività presso il Parlamento e le relative sedi esterne. L’AFPA non detiene alcun potere decisionale riguardo l’accesso alla Camera dei Deputati. I fotoreporter non associati potranno accedere, come da prassi, previa richiesta di accredito all’ufficio stampa.

ARTICOLO 3 SOCI L’Associazione dei fotografi parlamentari iscrive quali soci – a domanda – i fotografi professionisti di cui al punto a) dell’articolo 2, secondo il seguente schema: a) agenzie di stampa a carattere e diffusione nazionale ed internazionale: fino a 6 accessi permanenti; b) agenzie fotografiche con più di 1 collaboratore/dipendente con specializzazione nell’informazione politico-parlamentare: fino a 3 accessi permanenti; c) agenzie fotografiche con 1 collaboratore/dipendente o fotografi free-lance con specializzazione nell’informazione politicoparlamentare: 1 accesso permanente; Le quote indicate nel presente articolo sono da intendere come limite massimo. Il Consiglio Direttivo può decidere di aumentare la quota di una agenzia in presenza di documentate esigenze ed esclusivamente se la quota dei badge di accesso prevista dallo statuto sia pienamente utilizzata.

ARTICOLO 4 NORME PER L’ISCRIZIONE Ai fini dell’iscrizione all’Associazione dei fotografi parlamentari, il fotografo professionista deve presentare al Consiglio Direttivo domanda corredata dai seguenti documenti: fotocopia della tessera dell’Ordine dei Giornalisti e/o del Lasciapassare Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o autocertificazione che comprovi l’effettiva attività lavorativa nel settore dell’informazione fotogiornalistica in ambito politico-parlamentare da almeno 24 mesi.

ARTICOLO 5 CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE Ogni iscritto aderisce e accetta senza riserve il seguente codice di autoregolamentazione: 1) Non diffondere fotografie e riprese visive atte a rilevare comunicazioni telefoniche, telematiche e epistolari di Parlamentari e di membri del Governo presenti in Aula. 2) Non diffondere fotografie e riprese visive non essenziali per l’esercizio del diritto di cronaca relativa all’attualità e/o allo svolgimento dei lavori in Aula; 3) Non utilizzare tecniche di rielaborazione di riprese fotografiche e visive che comportino un danno alla dignità dei Parlamentari e dei membri del Governo presenti in Aula e al diritto alla riservatezza di cui ai punti precedenti; 4) Utilizzare il badge di “permesso accesso permanente”, previa comunicazione nelle forme e nei termini concordati dall’Associazione con ciascun ramo del Parlamento (elettronica alla Camera) della propria presenza, unicamente per iniziative ed eventi del Parlamento ove sia prevista la presenza dei fotografi (tribune stampa, commissioni, sale stampa, sale per conferenze, incontri e dibattiti, ecc.), attenendosi scrupolosamente alle normative e direttive, indicati dagli uffici preposti, per il movimento all’interno degli edifici Parlamentari; 5) Posizionarsi all’interno delle tribune assegnate dal Parlamento con s c e l t a autonoma di postazione, nei limiti dei posti disponibili, in base alle proprie esigenze di riprese fotogiornalistiche, rispettando e osservando: a) la priorità di orario di arrivo alla porta d’ingresso per fotogiornalisti e cineoperatori; b) le regole civiche, comportamentali ed etiche consone ai luoghi istituzionali. 6) Rispettare il Regolamento e le altre Norme regolamentari interne di ciascun ramo del Parlamento. Il mancato adempimento di uno o più punti di cui sopra darà luogo a sanzioni disciplinari come previste all’art.16 del presente Statuto. L’appartenenza all’Associazione comporta in ogni caso, per i soci ordinari, l’effettivo e continuativo svolgimento dell’attività professionale a livello politicoparlamentare che deve essere documentata dal socio a richiesta del Consiglio Direttivo che provvederà alla valutazione necessaria. Qualora Il Consiglio Direttivo accerti che il fotografo iscritto nell’elenco ordinario dei soci non abbia corrisposto, nella sua attività professionale, ai requisiti di cui al comma precedente, provvederà, previa formale contestazione all’interessato e dopo averne valutato le osservazioni scritte, alla cancellazione (la quale verrà portata tempestivamente a conoscenza all’ufficio stampa della Camera).

ARTICOLO 6 INCOMPATIBILITA’ Lo status di socio è incompatibile con qualunque incarico e con qualsiasi attività che in modo diretto o indiretto possano dimostrare la non esclusività da parte del socio del lavoro di fotografo professionista. I soci che vengano a trovarsi in una condizione d’incompatibilità sono sospesi fino al momento in cui la stessa non venga a cessare (la sospensione verrà portata tempestivamente a conoscenza all’ufficio stampa della Camera). Il socio che omette di informare, entro 15 giorni, l’Associazione di trovarsi in una situazione di incompatibilità è espulso, al pari del socio che fornisce false dichiarazioni all’atto dell’iscrizione o del suo rinnovo annuale.

ARTICOLO 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Sono organi dell’Associazione: a) L’Assemblea dei soci; b) Il Presidente; c) Il vice Presidente; d) Il Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 8 LE ASSEMBLEE L’Assemblea dei soci, convocata dal Presidente, si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per il bilancio e ogni 3 anni per eleggere le cariche dell’Associazione. L’Assemblea ordinaria: a) approva, su proposta del Presidente, il bilancio consuntivo – relativo all’esercizio finanziario che si chiude il 31 dicembre di ogni anno – ed esercita ogni altra attribuzione richiesta dal funzionamento dell’Associazione; b) elegge a suffragio segreto e diretto, in un’unica urna, i membri del Consiglio Direttivo, tra quanti all’inizio dell’assemblea hanno dichiarato la volontà di candidarsi. In prima convocazione, per la validità dell’Assemblea ordinaria, è richiesta la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può essere indetta per lo stesso giorno ad un’ora di distanza dalla prima, l’adunanza è considerata valida qualunque sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria: a) ogni qual volta lo decida il Presidente; b) quando ne facciano richiesta almeno 10 soci con l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno che debbono rigorosamente riguardare materie della vita associativa; c) per deliberare la riforma dello Statuto. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, con indicati gli argomenti da trattare, è comunicato ai soci tramite posta elettronica, con almeno 15 giorni di preavviso. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano la convocazione della Assemblea straordinaria da parte del Presidente può avvenire in un termine più breve, non inferiore a 3 giorni.

ARTICOLO 9 LA RIFORMA DELLO STATUTO La riforma dello Statuto è approvata da un’Assemblea straordinaria, su iniziativa del Presidente, che deve essere convocata con almeno 15 giorni di preavviso con il contestuale invio ai soci delle proposte di modifica, tramite posta elettronica. Il Presidente elabora una prima proposta di riforma totale o parziale o di integrazione dello Statuto vigente e su di essa sollecita i contributi dei soci. Il Presidente procede, quindi, alla redazione di un testo che illustra in un’Assemblea ordinaria ai soci i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare emendamenti motivati. La riforma dello Statuto è approvata dall’Assemblea straordinaria mettendo in votazione prima gli emendamenti motivati dei soci e, successivamente, la proposta definitiva del Presidente eventualmente riformulata. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione se i votanti costituiscono la metà più uno dei soci. In mancanza di tale quorum, l’Assemblea è riconvocata non prima di una settimana e non oltre un mese. Le modifiche allo Statuto sono valide se approvate – in seconda convocazione – da almeno un terzo degli iscritti.

ARTICOLO 10 IL PRESIDENTE e IL VICE PRESIDENTE Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto fino a 3 (tre) mandati consecutivi Il Presidente rappresenta l’Associazione davanti alle Camere, agli altri organi costituzionali e nelle sedi politiche; rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti legali. Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; b) convoca, con almeno 15 giorni di anticipo, l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo e l’Assemblea straordinaria per la riforma dello Statuto c) dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea; d) coordina l’attività dell’Associazione; e) fornisce a tutti i membri del Consiglio Direttivo, almeno 3 giorni prima delle riunioni, con comunicazione per posta elettronica, ogni elemento necessario per le decisioni da assumere. Il Presidente, con apposito ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, su mandato di questo, che ne stabilisce gli argomenti, presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. In caso di decadenza, assenza, impedimento il Presidente viene sostituito dal VicePresidente Il mandato del Presidente eletto si esaurisce con il termine di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo

ARTICOLO 11 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri che rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è composto da soci fondatori eletti dalla prima Assemblea degli associati con diritto di voto. Alla scadenza del mandato, l’Assemblea nominerà i nuovi membri del Consiglio Direttivo. All’interno del Consiglio Direttivo, all’unanimità o, in seconda istanza, a maggioranza, vengono eletti il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio Direttivo può intervenire su problemi di particolare urgenza, anche con comunicati, facendo salvi tutti i poteri attribuiti al Presidente al quale è sempre tenuto a dare tempestiva comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di procedere entro il 31 dicembre di ciascun anno alla revisione generale della posizione dei soci, deliberando la conferma dell’iscrizione o la cancellazione del socio a seguito del venir meno dei titoli di accredito e informando delle revoche e degli aggiornamenti tempestivamente l’ufficio stampa della Camera. Non si può procedere alla revisione generale nei sei mesi precedenti il voto per il rinnovo delle cariche sociali. Qualora vengano meno i suoi titoli di accredito, il socio eletto a cariche sociali mantiene l’iscrizione fino alla scadenza del mandato. Il Consiglio Direttivo svolge inoltre i seguenti compiti: a) attua le finalità dell’Associazione anche facendo applicare le norme previste dal Regolamento; b) vigila sull’autodisciplina dei soci per la salvaguardia del decoro e della dignità professionale; c) giudica sui comportamenti dei soci e infligge eventuali sanzioni disciplinari di primo grado (che verranno portate tempestivamente a conoscenza all’ufficio stampa della Camera); d) decide, entro 30 giorni dalla loro presentazione, sulle richieste di ammissione a socio, e, in caso di accoglimento, inoltra ai competenti uffici delle Camere la richiesta per il rilascio dei badge di accesso alle sedi parlamentari, comprovando per ciascuno dei richiedenti l’esistenza dei titoli prescritti; e) accerta l’effettivo svolgimento dell’attività professionale e continuativa dei soci, ove necessario verificando periodicamente che l’iscrizione risponda a reali esigenze di lavoro, in assenza delle quali procede alla revoca (dando tempestiva comunicazione all’ufficio stampa della Camera) con le garanzie per l’interessato previste dall’art.5; f) fissa l’importo delle quota sociale annuale di cui all’art. 14 del presente Statuto e dell’indennità di mora dovuta in caso di mancato pagamento della stessa; g) redige il bilancio consuntivo annuale e il preventivo di spesa (entro il 30 novembre ) per l’anno successivo; h) vigila sulle riscossioni delle entrate e sul pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, amministrando il patrimonio sociale. Il Tesoriere cura l’amministrazione dei fondi dell’Associazione. Raccoglie le quote sociali ed è depositario e responsabile della cassa. In collaborazione con gli altri membri delIl Consiglio Direttivo sottopone il bilancio annuale consuntivo all’approvazione dell’Assemblea. Il Segretario conserva e cura gli atti sociali

ARTICOLO 12 ELEZIONI Ogni socio riceve dal seggio elettorale un’unica scheda contenente le liste dei candidati. L’elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il socio che ha maggiore anzianità di iscrizione all’ Associazione; in caso di parità di iscrizione, risulta eletto il socio più anziano di età. Sono elettori ed eleggibili i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

ARTICOLO 13 QUOTA SOCIALE ANNUALE La quota sociale annuale è versata anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno al Tesoriere. Nel caso di mancato pagamento di una quota, il socio – che dovrà corrispondere anche l’indennità di mora stabilita dal Consiglio Direttivo – sarà sollecitato, tramite comunicazione di posta elettronica, a regolarizzare la propria posizione entro un mese. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che il socio abbia provveduto a versare la quota sociale, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sospensione, con comunicazione inviata al suo domicilio conosciuto. Avvenuto il pagamento della quota sociale, il socio sarà reintegrato con apposita delibera da assumere nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 DOVERI DEI SOCI I soci hanno il dovere: a) di rispettare le disposizioni impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per assicurare un ordinato svolgimento dell’attività professionale foto-giornalistica nelle sedi istituzionali; b) di non farsi portatori per conto di enti pubblici o privati, nelle sedi legislative, d’interessi estranei alla professione foto-giornalistica; c) di astenersi rigorosamente dal partecipare dalle tribune con segni di consenso o di disapprovazione, ai dibattiti delle Assemblee; d) di rispettare il codice di autoregolamentazione di cui all’art.5. Il socio è tenuto a dare al Consiglio Direttivo tutte le comunicazioni relative ai casi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Statuto. L’omissione delle comunicazioni sul proprio status comporta per il socio la sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni (che verrà portata tempestivamente a conoscenza all’ufficio stampa della Camera), fatta salva la previsione dell’articol

ARTICOLO 15 SANZIONI Le sanzioni disciplinari sono inflitte dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata, previo accertamento dei fatti contestati al fotografo interessato e dopo averne ascoltato le ragioni. Le sanzioni sono: a) il richiamo; b) la censura orale; c) la censura scritta; d) la sospensione (che verrà portata tempestivamente a conoscenza all’ufficio stampa della Camera) anche per più di una volta, sino ad un massimo di 30 giorni consecutivi, dell’accesso alle sedi parlamentari; e) l’espulsione, che verrà portata tempestivamente a conoscenza all’ufficio stampa della Camera il quale provvederà al ritiro del badge di “permesso accesso permanente”. Le sanzioni verranno comunicate per posta elettronica e, in caso di espulsione, anche con raccomandata inviata al domicilio conosciuto. All’espulsione si ricorre nel caso siano già intervenute tre sospensioni nello stesso triennio. Contro le sanzioni erogate dal Consiglio Direttivo, il fotografo interessato può appellarsi entro otto giorni, via posta elettronica, dalla comunicazione del provvedimento. In caso di appello, il Consiglio direttivo dell’Associazione ha la facoltà di chiedere un parere ad un soggetto terzo scelto tra persone di riconosciuta esperienza giornalistica parlamentare. Il giudizio finale sull’appello verrà comunicato, entro 30 giorni,al richiedente via posta elettronica.

ARTICOLO 16 Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.