AFPA
Regolamento

Regolamento

REGOLAMENTO

PREMESSA Come è noto a tutti gli associati: l’AFPA rappresenta i fotoreporter che svolgono la propria attività professionale in ambito politicoparlamentare. Presso tutte le Istituzioni ove è riconosciuta come valida “controparte”, l’AFPA tutela, nell’ambito delle sue competenze, i propri associati e porta avanti iniziative per cercare di assicurare al meglio l’esercizio della attività del fotoreporter-parlamentare. L’iscrizione è regolata secondo i criteri descritti negli articoli n.2, n.3 e n.4 dello statuto, tale iscrizione non è obbligatoria e l’AFPA (come da articolo 2) non potrà mai e per nessun motivo avere potere decisionale riguardo l’accesso dei fotoreporter non associati alle varie sedi Istituzionali. Aderendo all’AFPA palesiamo l’impegno di attenerci a un codice di autoregolamentazione (articolo 5 statuto), ma anche verso quelle regole di correttezza deontologica a cui ognuno di noi deve attenersi. L’elenco che segue non è altro che un ‘’richiamo’’ meno formale a regole già descritte nello statuto. Il Consiglio Direttivo AFPA

REGOLAMENTO INTERNO AFPA

1. Per richiesta delle Istituzioni, ed a titolo di correttezza deontologica, tutti gli associati AFPA sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo l’Agenzia/Testata e/o Agenzie/Testate con le quali si trattiene un rapporto di collaborazione. Altresì andranno comunicate variazioni che potranno presentarsi nei periodi futuri. In mancanza di tale dichiarazione si attribuirà d‘ufficio l’appartenenza alla testata/agenzia già nota al Consiglio Direttivo.

2. Escluse le agenzie stampa per le quali è previsto un numero massimo di n.2 fotografi presenti nel medesimo avvenimento parlamentare, per tutte le altre il criterio di accesso è tassativamente di n.1 fotografo per agenzia.

3. La presenza in aula di 2 fotografi riconducibili alla medesima agenzia comporterà sanzioni per i suddetti fotografi.

4. Come da articolo 5, punto 5 dello Statuto: l’accesso alle tribune stampa è disciplinato dalla regola consolidata della fila in via della Missione n.8 per la Camera dei Deputati e per il Senato fuori il cancello di piazza S.Luigi dei Francesi (non dentro il corridoio delle tribune). Il criterio è la priorità oraria di arrivo che verrà conservata sia per entrare ed effettuare i controlli (metal detector) sia per scegliere la propria postazione di lavoro in una delle tribune disponibili.

5. Come da articolo 5, punto 4 dello Statuto: alla Camera dei Deputati una volta passati i controlli del metal-detector il fotografo è tenuto ad attendere di essere accompagnato da un assistente parlamentare (commesso), salvo diverse disposizioni ottenute al momento.

6. Si rammenta che è tassativamente vietato effettuare riprese foto/video (anche con cellulare) nei corridoi, scale, ascensori della Camera. Le riprese sono permesse solo negli spazi e luoghi ritenuti idonei dall’Istituzione. La mancanza di una o più delle sopra descritte regole comporterà sanzioni disciplinari come da articolo 15 dello statuto. Nel caso di sanzioni estremamente gravi quali ‘’sospensione’’ e/o ‘’espulsione’’ l’AFPA è obbligata a darne comunicazione immediata alle Istituzioni con cui intrattiene rapporti (al momento Camera Deputati e Palazzo Chigi) le quali provvederanno alla disattivazione dei relativi badge.

7. Tutti gli associati privi di tessere professionali al momento dell’iscrizione, quali Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o Ordine dei Giornalisti, sono invitati a procedere alla richiesta di una (o entrambe) tessera entro 12 mesi dalla data di iscrizione e darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo. Altresì tutti coloro che sono titolari di tessera scaduta sono invitati a richiederne rinnovo con i tempi sopra descritti.

Sia il presente regolamento e sia tutte le eventuali modifiche future dovranno essere poste a votazione da parte dell’assemblea AFPA.

Roma, 5 ottobre 2012

 

Statuto dell’associazione

 

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